Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio 2020, ci sono ottime notizie per coloro che stanno progettando di ristrutturare casa. Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 scatta infatti il superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica con ecobonus e la messa in sicurezza degli edifici con sismabonus. Ecco le novità introdotte dal Decreto e i lavori interessati dalle detrazioni fiscali.
Ecobonus al 110%: quali interventi sono coperti
Per i lavori di riqualificazione energetica delle abitazioni con ecobonus, le detrazioni fiscali sono portate al 110% per i seguenti interventi:
- cappotto termico in condominio e in case singole, ovvero interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio per il oltre il 25% della superficie;
- caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico e microcogenerazione in condominio, ovvero interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di tali impianti con altri di efficienza pari almeno alla classe energetica A;
- caldaie a pompa di calore, fotovoltaico e microcogenerazione in case singole, ovvero interventi per l’efficientamento energetico delle unità unifamiliari.
Le detrazioni potranno riguardare anche opere minori (come la sostituzione di infissi e finestre), solo se uniti ad altri interventi di riqualificazione energetica che godono dell’aliquota al 110%.
Sismabonus al 110%: come ottenere le detrazioni
Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 le detrazioni sono elevate al 110% anche per i lavori di messa in sicurezza degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3:
- interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;
- interventi che determinano il passaggio a una o più classi di rischio inferiori;
- spese di acquisto di edifici antisismici realizzati attraverso demolizione e ricostruzione.
Superbonus del 110%: chi può usufruire delle detrazioni
Il superbonus del 110% spetta a interventi eseguiti da condomini e persone fisiche. Per quanto riguarda la distinzione tra prima e seconda casa, osserviamo che:
- prime e seconde case in condominio potranno usufruire delle detrazioni al 110% per efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica;
- le seconde case unifamiliari possono ottenere il superbonus per interventi antisismici ma non per la riqualificazione energetica.
Ricordiamo infine che il superbonus potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura, con cessione del credito all’impresa di ristrutturazione, banche o ad altri intermediari finanziari.