Quando si prevedono dei lavori di ristrutturazione edilizia che possono rientrare nelle detrazioni fiscali o nell’Ecobonus c’è sempre il dubbio su quali permessi servano per poter cominciare i lavori e quali documenti siano necessari per poter accedere alle agevolazioni fiscali.
Quando servono i permessi per i lavori edili di ristrutturazione
Da dicembre 2016 è in vigore il cosiddetto Decreto SCIA 2, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che deve essere sottoposto al Comune in cui si trova l’immobile da parte di un professionista tecnico abilitato. La SCIA 2, che non sostituisce la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) riguarda tutti e soli i seguenti lavori edili:
- Manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
- Restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio;
- Ristrutturazione edilizia;
- Varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
- Varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.
Quando non servono i permessi comunali per i lavori edili che si possono detrarre
C’è poi un vasto numero di interventi di risanamento e ristrutturazione edilizia che vengono considerati nell’ambito dell’attività edilizia libera, che possono godere degli incentivi e delle detrazioni fiscali e che non necessitano di nessun permesso o autorizzazione comunale.
In particolare si tratta dei seguenti:
- Pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- Installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
- Aree ludiche senza fini di lucro;
- Arredo delle aree pertinenziali;
- Interventi di manutenzione ordinaria: tinteggiatura, pavimenti, rifacimento impianto elettrico o tubature, caldaie (per l’abbattimento di pareti o la sostituzione di vani porte a volte i Comuni richiedono la Scia);
- Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- Eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
Per scoprire quali sono le differenze tra manutenzione e ristrutturazione ordinaria e straordinaria puoi leggere questo approfondimento.