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Scritto il 5 novembre 2017 - Da - In Normative e leggi - Con 19226 Visualizzazioni

Che maggioranza serve per il rifacimento del tetto condominiale

Il rifacimento del tetto condominiale è uno di quei lavori di grande entità che ragionevolmente si affrontano una volta nella vita. Si tratta generalmente di interventi di manutenzione straordinaria (a parte alcune eccezioni in alcune regioni d’Italia) per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali del 50% ma per i quali è anche necessario un iter di approvazione da parte dell’assemblea condominiale con una ben precisa maggioranza.

Assemblea condominiale per il rifacimento del tetto: la maggioranza necessaria

Poiché si tratta di interventi di manutenzione straordinaria di notevole entità economica, per la delibera è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 501 millesimi dell’immobile. Poiché l’assemblea si costituisce sempre in seconda convocazione è importante anche sapere che affinché sia valida bastano 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi dello stabile (art. 1136 II comma del codice civile).

Nel caso invece per tali lavori si debba o voglia stipulare un mutuo ipotecario è necessario il voto all’unanimità dei votanti all’assemblea condominiale. Se invece si tratta di lavori di ricostruzione o miglioramento del bene comune può bastare la maggioranza dei condomini in rappresentanza almeno dei 2/3 dei millesimi.

Lavori di rifacimento del tetto: come suddividere le spese

Secondo l’articolo 1123 del Codice Civile in materia di ripartizione delle spese tra condomini, quelle per il rifacimento del tetto sono da suddividere tra i condomini proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno, ovvero in millesimi, salvo diversa convenzione. La diversa convenzione può riguardare il caso di un edificio con due soli appartamenti per il quale i proprietari possono decidere autonomamente una diversa suddivisione delle spese, oppure nel caso previsto dal secondo comma dello stesso articolo 1123 per il quale se il tetto copre solo una porzione dell’immobile le spese sono da suddividere in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Ovvero se il tetto copre solo una parte dell’edificio, a pagarne il rifacimento saranno solo i condomini sottostanti.

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